16 Aprile 2026
STATUTO DELLE CONFRATERNITE 2026

STATUTO
DELLE
CONFRATERNITE
DECRETO DI PROMULGAZIONE DELLO STATUTO DELLE CONFRATERNITE
Preso atto che le Confraternite operanti nelle comunità ecclesiali locali della Diocesi, pur distinguendosi per il rilevante patrimonio storico e per le opere meritorie svolte nel passato, necessitano oggi di un rinnovato impulso organizzativo e pastorale;
considerata la configurazione giuridica delle medesime nel vigente Codice di Diritto Canonico, che, pur non menzionandole espressamente, le ricomprende tra le associazioni di fedeli erette dall’Autorità Ecclesiastica e disciplinate dalle norme universali della Chiesa;
ritenuta l’esigenza di assicurare a tali sodalizi un più organico inserimento nel piano pastorale della Chiesa particolare, in coerenza con le finalità delle associazioni ecclesiali delineate dal can. 298 C.D.C., di promuoverne l’adeguamento e l’armonizzazione in conformità ai più recenti orientamenti normativi e pastorali, affinché i fedeli laici possano offrire un contributo più incisivo alla vita parrocchiale mediante lo studio della Parola di Dio, la partecipazione alla celebrazione del Giorno del Signore e l’impegno nelle diverse forme di apostolato;
valutato che il conseguimento di tali obiettivi richiede l’adozione di una disciplina normativa unitaria, stabile e conforme all’attuale legislazione canonica, quale strumento di indirizzo pastorale e di coordinamento per tutte le Confraternite della Diocesi;
confidando nell’intercessione dei Santi Patroni titolari delle Confraternite della Diocesi e nella protezione della Beata Vergine Maria;
visti i Cann. 304, 305 e 314 del Codice di Diritto Canonico, e in forza delle Nostre facoltà ordinarie,
DECRETIAMO
che tutte le Confraternite della nostra Diocesi di San Severo abbiano obbligatoriamente lo Statuto annesso al presente Decreto, munito della firma nostra e del nostro Cancelliere.
Dato a San Severo, il 12 aprile 2026, Domenica in Albis
Il Vescovo
+ Giuseppe Mengoli
Il Cancelliere
Don Massimo Gagliardi
Capitolo I
COSTITUZIONE E FINALITÀ
Art. 1
La Confraternita ___________________________ avente sede in __________________________________, è un’associazione pubblica di fedeli di ambo i sessi, eretta a norma dei cann. 312-320 CJC ’83, con decreto del Vescovo di __________________ a firma di Sua Ecc.za Mons._______________________ in data ____________ a norma del can. 301 ed è costituita persona giuridica.
Art. 2
La stessa gode della personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato con Decreto di ________________ in data ____________ (o per antico possesso di stato, riconosciuto dal Ministero dell’Interno con Decreto del ____________ ) e perciò si qualifica come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Legge 20 maggio 1985, n. 222 – art. 4). È inscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Foggia n. ___________ dal ______________ Codice Fiscale n. ______________________.
§ 1. La Confraternita persegue fini di religione, di culto e non ha scopi di lucro. In particolare, essa ha come fini principali la formazione alla vita umana e cristiana, la santificazione degli associati, l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità.
§ 2. Per la realizzazione di tali fini, la Confraternita:
a) propone corsi di catechesi, itinerari esperienziali di fede e momenti di preghiera comunitari;
b) attende a particolari atti di devozione in onore del santo titolare;
c) sostiene in tutto o in parte le attività cultuali della chiesa ove ha sede;
d) compie opere di misericordia spirituale e corporali verso i Confratelli anziani, soli, malati e verso altri, in una visione cristiana della vita e della morte;
e) attiva iniziative educative e culturali, stabili o temporanee, per la crescita umana e sociale dei membri;
f) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sacro e dei locali di sua proprietà;
g) custodisce e conserva beni storici e artistici appartenenti al sodalizio;
§ 3. Tali finalità sono perseguite in comunione con il Vescovo e il suo Delegato per le Confraternite in armonia con il piano pastorale diocesano.
Se la Confraternita ha sede in una chiesa parrocchiale, i rapporti tra parrocchia e confraternita saranno regolati da apposita convenzione approvata dal Vescovo. In ogni caso, la Confraternita sarà rappresentata nel Consiglio Pastorale Parrocchiale in cui risiede.
Capitolo II
AMMISSIONE, ESPULSIONE E DIMISSIONE
Art. 5
§ 1. Possono far parte della Confraternita i fedeli, uomini e donne, che:
a) abbiano compiuto i 16 anni e ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana;
b) abbiano dato testimonianza di vita cristiana, conducendo una vita conforme alla fede;
c) godano di buona stima umana, religiosa e morale;
d) siano disposti a fare esperienza di fede comunitaria;
e) accettino il presente Statuto e il Regolamento interno della Confraternita;
§ 2. Possono iniziare a far parte della Confraternita quanti vivono in situazione irregolare, a seguito di convivenza o matrimonio civile, dopo divorzio, con discernimento e autorizzazione espressa del Vescovo.
Art. 6
Ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono aderire come Aspiranti, purché abbiano ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana, vivano la vita ecclesiale e s’impegnino a partecipare alla formazione proposta dalla Confraternita. Ad essi si rilascia un tesserino, quale segno di adesione.
La domanda di ammissione al Noviziato deve essere presentata per iscritto dall’interessato al Priore, corredata di indirizzo e di certificati di nascita, Battesimo e Cresima.
La domanda di ammissione, per chi non ha ancora raggiunto la maggiore età, deve essere firmata anche dal padre o dalla madre o da chi ne fa le veci.
Per gli Aspiranti non si richiede domanda scritta.
Art. 8
La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione che si pronuncerà con voto segreto. Il Padre Spirituale partecipa alla seduta e alla votazione.
Sarà ammesso chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, si rinvia la decisione ad altra votazione da effettuarsi non prima di un mese dalla precedente, per dare modo ai Consiglieri d’informarsi meglio sul candidato.
Art. 9
Approvata l’ammissione al Noviziato, il Priore informerà per iscritto il candidato, il quale, prima di essere aggregato al sodalizio, dovrà compiere il periodo di Noviziato.
Il Noviziato avrà la durata di almeno un anno. Il Padre Spirituale ed il Maestro dei Novizi cureranno la formazione dei Novizi con incontri di catechesi e liturgia da tenersi mensilmente, unitamente ad esperienze di carità.
Art. 11
Al termine del Noviziato non sarà ammesso alla professione chi si è assentato ad un terzo degli incontri formativi, per qualunque motivo, o chi abbia avuto il veto del Padre Spirituale o del Maestro dei Novizi.
Art. 12
Non possono far parte della Confraternita coloro che:
a) abbiano pubblicamente e/o formalmente abbandonato la fede, si siano allontanati dalla comunione ecclesiastica o siano incorsi nella scomunica (can. 316, § 1);
b) vivono in situazione coniugale irregolare (matrimonio solo civile, libera convivenza, adulterio notorio, ecc.);
c) siano coinvolti in fenomeni eversivi della società (mafia, camorra, …), o in attività criminose o lesive della dignità personale e del bene (usura, gioco d’azzardo, …);
d) siano impegnati in associazioni o partiti ispirati ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;
e) partecipino anche solo virtualmente ad ideologie contrarie alla fede cattolica;
f) siano causa di discordia, divisione, liti, ecc., all’interno del sodalizio;
g) siano privati della sepoltura ecclesiastica, a norma del can. 1184;
h) facciano parte di altre Confraternite o di Ordini Cavallereschi;
i) si rendano manchevoli nei confronti della Confraternita a vantaggio proprio o dei parenti;
l) siano stati dimessi o sospesi da un’altra confraternita.
Art. 13
a) Chi viene a trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 12, anche se legittimamente associato in precedenza, non può rimanere nella Confraternita, pertanto deve ritenersi espulso da essa dopo che, ammonito più volte, nell’arco di tre mesi non pone rimedio.
b) Deve ugualmente ritenersi espulso dalla Confraternita chi non è in regola amministrativamente, o non adempie altri doveri, a norma del presente Statuto, e diffidato a regolarizzare la posizione non vi abbia ottemperato.
Art. 14
Per motivi personali, in qualsiasi momento, il confratello può chiedere per iscritto le dimissioni dalla confraternita.
Art.15
Il confratello espulso o dimissionario perde ogni diritto acquisito, spirituale e materiale e non potrà essere accettato da altra Confraternita. Se ne ottiene l’iscrizione in maniera fraudolente, verrà espulso.
Art. 16
L’espulsione in ogni caso deve essere ratificata dal Consiglio e comunicata per iscritto dal Priore all’interessato, che non si sia ravveduto, entro i termini previsti dall’art. 13 del presente Statuto.
Art. 17
Il confratello espulso ha il diritto di ricorso all’Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 57, 221 e 1734, che può riesaminare il caso secondo il can. 1446, § 1.
Capitolo III
DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI
Art. 18
Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni sodale è tenuto a:
a) frequentare l’incontro mensile di catechesi, da tenersi per tutto l’anno, ad eccezione dei mesi da giugno ad agosto;
b) testimoniare una vita religiosa, con la partecipazione assidua alla Messa nelle domeniche e nei giorni festivi, e la frequenza ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia;
c) partecipare alle processioni di obbligo e alle esequie dei Confratelli defunti, secondo i turni stabiliti dal Regolamento;
d) visitare e soccorrere, spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i Confratelli ammalati in casa o in ospedale, anziani o soli;
e) collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Consiglio.
Art. 19
Ogni confratello al momento della professione deve possedere l’abito proprio della Confraternita, da confezionare a proprie spese, il cui uso è obbligatorio nelle celebrazioni liturgiche intese in senso largo.
Ogni confratello deve avere la copia dello Statuto e del Regolamento, e rispettarne le prescrizioni. Tale copia viene consegnata al postulante all’inizio del Noviziato.
Art. 21
§ 1. Il confratello, all’atto dell’accettazione definitiva nel sodalizio, è tenuto a:
a) versare un contributo straordinario in denaro, rapportato all’età, alle condizioni di salute e alle usanze locali, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
b) versare un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
§ 2. È in facoltà di ognuno versare libere elargizioni.
Art. 22
§ 1. Chi si assenta per cinque mesi consecutivi all’incontro di catechesi, sarà fraternamente richiamato dal Priore e dal Padre Spirituale; se persisterà nell’assenza, al termine dell’anno, sarà ammonito per iscritto circa l’eventualità della sua espulsione. Se nell’anno successivo dovesse dimostrarsi recidivo, sarà radiato dalla Confraternita, perdendo qualsiasi diritto.
§ 2. Chi fosse stato radiato per i motivi previsti dall’art. 12 potrà su richiesta essere riammesso, a condizione che si sia verificata una pubblica ritrattazione. In tal caso è da rifare il Noviziato.
Godono della voce attiva e passiva i Confratelli che:
a) abbiano compiuto i diciotto anni; b) abbiano fatto la professione;
c) siano legittimati a rimanere nella Confraternita; d) siano in regola con l’Amministrazione.
Capitolo IV
ORGANI
Art. 24
Sono organi della Confraternita:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’ASSEMBLEA
Art. 25
L’Assemblea è costituita da tutti i Confratelli che abbiano compiuto il Noviziato e fatta la professione. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita, a norma dei cann. 119 e 315 del C.J.C. e del presente Statuto.
Art. 26
L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno e:
a) elegge i membri del Consiglio e il Cassiere;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
c) approva il Regolamento interno della Confraternita;
d) delibera circa l’annualità da pagare;
e) decide circa la costruzione e l’ampliamento della tomba sociale;
f) stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei Confratelli, da indicare nel
Regolamento;
g) autorizza il Consiglio a compiere atti di straordinaria amministrazione.
Art. 27
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art. 28
Per la validità delle riunioni, si richiede in prima convocazione la presenza di due terzi dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un’ora, è sufficiente la maggioranza assoluta dei soci.
Art. 29
Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell’Ordine del Giorno è nulla.
IL CONSIGLIO
Art. 30
Il Consiglio è composto da:
– Priore;
– due Assistenti;
– due Consiglieri.
Il Consiglio opera anche quale Consiglio di Amministrazione (can. 1280). Esso si avvale della collaborazione di un Segretario e di un Cassiere. È assistito dal Padre Spirituale.
Art. 31
Il Consiglio:
a) decide l’accettazione dei richiedenti e ratifica gli atti d’espulsione dei membri;
b) delibera l’esonero dei Confratelli dagli obblighi delle processioni e della partecipazione alle esequie;
c) nomina il Maestro dei Novizi;
d) elegge il Segretario nella seduta d’insediamento;
e) fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti e propone all’Assemblea il contributo annuale da versare da parte dei soci;
f) determina il contributo per la proroga della sepoltura nella tomba sociale;
g) propone all’Assemblea i benefici spirituali e materiali di cui rendere partecipi i Confratelli;
h) autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione e fissa il limite della somma liquida di cui può disporre il Cassiere.
Art. 32
Il Consiglio è autorizzato dall’Assemblea a compiere atti di straordinaria amministrazione. Sono da ritenersi tali gli atti di locazione, vendita, acquisto, permuta e quelli in genere definiti dall’Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma del can. 1281, § 2.
Art. 33
Il Consiglio cura eventuali festeggiamenti esterni, civili e religiosi, in onore del Santo Patrono, nella osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche e rende conto al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, con relazione distinta da quella dei bilanci ordinari.
Capitolo V
ELEZIONI
Art. 34
La data delle elezioni è fissata, dal Consiglio uscente d’intesa con l’Ordinario Diocesano, che dovrà presiedere l’Assemblea elettiva o direttamente o mediante un suo delegato; né essa potrà essere cambiata senza il suo consenso.
Art. 35
Alle votazioni possono partecipare i soci che sono in regola con l’amministrazione e non sono incorsi in provvedimenti disciplinari, previsti dallo Statuto o adottati dall’Ordinario.
Art. 36
L’elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dal Segretario e presentato al Priore prima dell’inizio delle elezioni, ed è esposto nella sede delle votazioni. Fra gli elettori il Priore uscente nomina tre scrutatori, che saranno assistiti dal Segretario nelle operazioni.
Art. 37
Il voto è espresso su scheda, ed è esclusa ogni altra forma, anche quella per acclamazione.
Il voto è segreto, libero, incondizionato.
Art. 38
Non è ammesso il voto per delega, né per corrispondenza. Gli analfabeti o gli impossibilitati a scrivere potranno farsi aiutare da un confrate presente e votante e da essi prescelto, che però non sia candidato.
Art. 39
I candidati, oltre ad avere i requisiti di cui all’art. 12, debbono aver compiuto la professione nella Confraternita da almeno tre anni.
Art. 40
Non possono essere eletti «coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici» (can. 317, § 4).
Art. 41
Il Priore e il Cassiere non debbono avere vincoli di parentela, naturale o acquisita, fino al quarto grado incluso.
Art. 42
L’elezione del Priore avviene su di una lista, preparata dal Consiglio uscente secondo quanto disposto dal seguente art. 54, § 2. Ogni votante esprime una sola preferenza, segnando una crocetta a lato del nominativo prescelto.
Art. 43
Viene eletto Priore il maggior suffragato. A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità di iscrizione.
Art. 44
L’elezione dei quattro membri del Consiglio avviene su di una lista, preparata dal Consiglio uscente secondo quanto disposto dal seguente art. 54, § 2. Ogni votante esprime fino a quattro preferenze, segnando una crocetta a lato dei nominativi prescelti.
Art. 45
Vengono eletti i maggior suffragati. In ordine decrescente i due Assistenti e poi i due Consiglieri.
A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità d’iscrizione.
Art. 46
Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, gli succederà chi lo segue nel Consiglio, così che divenga secondo Consigliere il primo dei non eletti, fino al compimento del triennio.
Art. 47
Il Cassiere è eletto, nella stessa seduta in cui si eleggono i membri del Consiglio, con un’altra lista, anch’essa preparata dal Consiglio uscente secondo quanto disposto dal seguente art. 54, § 2.
Ogni votante esprime una sola preferenza, segnando una crocetta a lato del nominativo prescelto.
Viene eletto Cassiere il maggior suffragato.
A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità d’iscrizione.
Art. 48
Le tre liste, munite del visto del Padre Spirituale, debbono ottenere l’approvazione dell’Ordinario Diocesano almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
È in facoltà dell’Ordinario integrare le tre liste, presentate dal Consiglio uscente, con altri nominativi.
I candidati alla carica di Priore possono candidarsi anche alla carica di Consigliere.
Art. 49
Il Consiglio nella seduta d’insediamento elegge il Segretario su di una lista con tre nominativi, proposta dal Priore d’intesa col Padre Spirituale.
All’incarico di Consigliere, Cassiere e Segretario possono essere elette anche donne.
Art. 51
Per qualunque votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
Art. 52
Gli eletti debbono essere confermati dall’Ordinario Diocesano, a norma del can. 317, § 1 e dallo stesso possono essere dimessi, a norma del can. 318, § 2.
Art. 53
Tutte le cariche durano tre anni e sono esercitate a titolo volontario e gratuito.
Si può essere eletti solo per un secondo triennio consecutivo, a meno che lo Statuto non preveda diversamente.
Art. 54
§ 1. Il Consiglio in carica deve indire le nuove elezioni almeno due mesi prima della scadenza del proprio mandato e svolgerle entro la data di scadenza stessa.
§ 2. Entro quindici giorni dall’indizione delle elezioni ogni confratello faccia pervenire al Segretario, anche verbalmente, la propria candidatura ad una o più cariche.
REVISORI DEI CONTI
Art. 55
I Revisori dei Conti costituiscono il Collegio dei Revisori. Devono controllare la regolare tenuta dell’Amministrazione della Confraternita verificando periodicamente i registri amministrativi.
Il Presidente del Collegio stabilisca con il Priore la data per l’esame dei documenti contabili e amministrativi e vi partecipino i Revisori, il Priore, il Cassiere e il Segretario. Di ogni verifica si rediga il verbale.
I Collegio dei revisori esprime il proprio parere sul rendiconto economico annuale e sul bilancio di previsione, prima che vengano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Per gravi inadempienze o mancanze il Presidente del Collegio ne dia comunicazione all’Ordinario per gli accertamenti che vorrà disporre.
Art. 56
Entro sessanta giorni dalla proclamazione il Consiglio eletto convoca l’Assemblea per la elezione dei Revisori dei Conti che avverrà secondo il disposto dell’articolo seguente.
L’elezione dei tre revisori dei Conti avviene su di una lista, predisposta dal Consiglio in carica secondo il disposto del precedente art. 54, § 2.
Ogni votante esprime non più di tre preferenze, segnando una croce a lato dei nominativi prescelti.
Non possono candidarsi alla carica di Revisore gli Officiali in carica.
Vengono eletti Revisori i più suffragati. A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità di iscrizione.
Tra gli eletti il maggior suffragato ricoprirà la carica di Presidente del Collegio dei Revisori. A parità di voti prevale il più anziano per iscrizione nella Confraternita, o il maggiore di età in caso di parità di iscrizione.
Capitolo VI
GLI OFFICIALI
Art. 58
Coloro che ricoprono incarichi amministrativi prendono il nome di Officiali della Confraternita.
IL PRIORE
Art. 59
Il Priore è il Moderatore della Confraternita a norma del can. 317. Egli:
a) ha la rappresentanza legale della Confraternita;
b) convoca il Consiglio e l’Assemblea e ne presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell’Assemblea elettorale, e ne fissa l’Ordine del giorno;
c) coordina l’attività della Confraternita;
d) cura il perseguimento dei fini istituzionali;
e) accerta il diritto dei soci a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, nell’elenco fornito dal Segretario, e nomina gli scrutatori;
f) mantiene i rapporti con l’Ordinario Diocesano;
g) trasmette in Curia i verbali delle assemblee nei casi in cui è necessaria l’approvazione.
Art. 60
a) Accoglie le domande d’iscrizione e firma l’accettazione dei Confratelli, dando comunicazione agli interessati;
b) Adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e informa gli interessati nei modi e termini previsti;
c) Presenta all’approvazione dell’Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio, entro il mese di gennaio, e li sottopone alla convalidazione dell’Ufficio Amministrativo Diocesano insieme al verbale di approvazione dell’Assemblea, entro il mese di febbraio, a norma del can. 319;
d) Firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Cassiere;
e) È responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili ed immobili, come la diligenza del buon padre di famiglia;
f) Procede alla stipula dei contratti, nell’ambito dell’amministrazione ordinaria, a firma congiunta del Cassiere e del Segretario, sentito il Consiglio della Confraternita;
g) Per gli atti di straordinaria amministrazione, avuto il mandato dal Consiglio della Confraternita e dall’Assemblea, deve informare il Consiglio Diocesano degli Affari Economici e munirsi dell’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano;
h) Di tutti gli atti per i quali è prevista l’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano, se compiuti senza di essa, ne risponde in prima persona.
Art. 61
Nel caso di organizzazione di feste esterne, civili e religiose, in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, assume la responsabilità della osservanza delle vigenti norme ecclesiastiche e civili in materia, in particolare quelle della Conferenza Episcopale Pugliese.
I CONSIGLIERI
Art. 62
Gli Assistenti sostituiscono, in ordine di precedenza fra loro, il Priore assente o impedito, rispondendo del loro operato al Consiglio e all’Assemblea.
Art. 63
I due Consiglieri collaborano col Priore e gli Assistenti nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso e morale dei Confratelli.
IL CASSIERE
Art. 64
Il Cassiere, di probata vita umana e cristiana, esperto in materia amministrativa, è eletto dall’Assemblea; collabora col Consiglio e partecipa alle riunioni di esso, senza diritto di voto.
Art. 65
Il Cassiere ha il compito di:
a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
b) custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con la relativa documentazione;
c) annotare la soddisfazione dei legati pii; d) aggiornare l’elenco dei morosi;
e) redigere i bilanci consuntivo e preventivo.
Art. 66
Ogni operazione finanziaria deve essere registrata nel registro mastro con numero progressivo e per data.
Art. 67
Le esazioni debbono avvenire con bollettario ad hoc, rilasciando ricevuta a firma congiunta del Cassiere e del Priore e trattenendosi la matrice.
a) I mandati di pagamento debbono essere emessi a firma congiunta del Cassiere e del Priore.
b) Ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta firmata dal creditore.
Art. 69
Per le spese correnti ed abituali (esequie, sepoltura, ecc.) il Cassiere disporrà di una somma liquida, entro un limite stabilito dal Consiglio. Le somme in esubero dovranno essere depositate sul conto corrente bancario intestato alla Confraternita. I prelievi saranno effettuati congiuntamente dal Priore e dal Cassiere.
Art. 70
Avrà particolare cura per la soddisfazione di legati pii e di altri oneri di culto.
Verserà annualmente all’Ufficio Amministrativo Diocesano il 5% di tutte le entrate, compreso quelle
derivanti dalle feste esterne o patronali come stabilito dall’Ordinario.
Art. 71
Notificherà annualmente al Consiglio l’elenco dei Confratelli morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno, d’intesa col Segretario.
Le norme per le riscossioni e i pagamenti debbono essere osservate anche nel caso che la Confraternita organizzi feste civili e religiose in onore del Santo Titolare, o per altre ricorrenze.
Art. 73
Per le spese effettuate senza autorizzazione il Cassiere ne risponde in prima persona in tutte le sedi competenti.
IL SEGRETARIO
Art. 74
Il Segretario deve essere persona competente nelle sue mansioni, oltre che onesta e di sicura vita cristiana.
Può anche non essere membro della Confraternita.
Art. 75
Se il Segretario non è membro della Confraternita: a) non ha diritto di voto nell’Assemblea;
b) potrà godere di una ricompensa, stabilita dal Consiglio.
Il Segretario, eletto dal Consiglio al suo primo insediamento, collabora con esso e partecipa alle sue riunioni, senza diritto di voto.
Deve essere confermato dall’Ordinario Diocesano, dal quale può essere anche dimesso (cann. 317-318).
Art. 77
Per l’elezione del Segretario il limite dei due trienni consecutivi non è vincolante.
Art. 78
Sono compiti del Segretario:
a) verbalizzare le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
b) coadiuvare nel verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale;
c) dare lettura del verbale precedente per l’approvazione;
d) registrare le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni o nelle esequie dei confrati, riferendo al Consiglio;
e) compilare l’elenco degli aventi di fatto diritto al voto; f) curare la corrispondenza;
g) ordinare e custodire l’archivio;
h) redigere l’inventario dei beni mobili ed immobili e, a parte, degli arredi e suppellettili sacri, se ci sono;
i) annotare la situazione della tomba sociale.
Il Segretario controfirma tutti gli atti del Consiglio e dell’Assemblea. La sua firma fa fede circa la legittimità degli atti e l’osservanza delle norme vigenti, canoniche e civili.
Per eventuali inadempienze, ne risponde personalmente all’Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio.
Art. 80
Entro quindici giorni dall’approvazione, il Segretario trasmetterà alla Curia – Ufficio Confraternite – copia del verbale dell’Assemblea o di quegli atti per i quali si richiede l’autorizzazione dell’Ordinario.
Art. 81
Il Segretario sarà sollecito nell’evadere la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici di Curia.
Art. 82
Nel redigere l’inventario e nell’aggiornarlo annualmente farà la descrizione di ciascun bene, indicando il valore, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all’individuazione esatta di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia di immobili.
Nella cura dell’archivio, non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede qualche documento. Cercherà di recuperare quelli che fossero presso terzi.
Art. 84
Terrà continuamente aggiornato l’albo dei Confratelli, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l’indirizzo, la data di accettazione, il periodo di Noviziato, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiuti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico.
Art. 85
Su un altro registro segnerà la posizione amministrativa di ogni confratello, in ordine alla tassa d’iscrizione e alle annualità, d’intesa col Cassiere, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto.
Art. 86
Nella compilazione del libretto personale di ogni confratello, si premurerà di consegnarlo all’interessato dopo che sarà stato firmato da lui e dal Priore.
Art. 87
Per evitare anche involontarie omissioni, il Segretario avrà lo scadenzario delle entrate e delle uscite ricorrenti, informandone il Cassiere per emettere i relativi mandati nel tempo stabilito.
Il Segretario d’intesa col Priore e col Cassiere verifica periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.
Art. 89
Nel registro per l’uso della tomba annoterà il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione.
Nel caso di proroga della esumazione, annoterà la durata e la somma riscossa dal Cassiere, su determinazione del Consiglio.
IL PADRE SPIRITUALE
Art. 90
Il Padre Spirituale è nominato direttamente dall’Ordinario Diocesano (can. 317, § 1).
Art. 91
Nella Confraternita il Padre Spirituale rappresenta l’Autorità Ecclesiastica ed è il segno dell’ecclesialità del Sodalizio. Egli perciò ha il diritto-dovere:
a) di essere a conoscenza degli argomenti da trattare dal Consiglio e dall’Assemblea;
b) di esprimere il suo voto per l’ammissione alla professione;
c) di porre il visto sulle liste presentate all’Ordinario, sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 92
In quanto responsabile della vita spirituale della Confraternita, è compito precipuo del Padre Spirituale di:
a) svolgere il corso di catechesi annuale con programma organico e l’ausilio di testi e sussidi didattici;
b) tenere gli incontri formativi dei Novizi;
c) dettare il pensiero religioso nelle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e presenziare alle stesse;
d) educare alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la formazione al servizio liturgico e ai ministeri istituiti;
e) indirizzare i Confratelli alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi;
f) curare l’adempimento dei suffragi per i Confratelli defunti e dei legati della Confraternita;
Art. 93
Il Padre Spirituale deve stimare suo grave dovere la catechesi ai Confratelli ed ai Novizi. Non deve ritenersi dispensato senza grave motivo. Sarà paternamente forte con gli inadempienti ed intransigente con i recidivi, a norma dello Statuto. Vigilerà che il registro delle presenze sia aggiornato.
Curerà il dignitoso svolgimento delle celebrazioni liturgiche, guidando all’esercizio dei ministeri laicali, istituiti o di fatto, i Confratelli, per una loro partecipazione attiva, responsabile e fruttuosa ai sacri riti.
Art. 95
Formerà i Confratelli alla partecipazione negli organismi ecclesiali o civili, impegnati nel servizio dell’uomo e al soddisfacimento dei bisogni spirituali e materiali.
Art. 96
Il Padre Spirituale è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi, organizzati dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze. Si assicuri che il loro svolgimento sia conforme alle vigenti disposizioni dell’Ordinario Diocesano e della Conferenza Episcopale Pugliese, sotto l’aspetto pastorale e morale.
Egli perciò si rifiuterà di avallare programmi che non siano rispettosi delle norme, deferendo alla Curia – Ufficio Confraternite – i responsabili della loro eventuale violazione.
Art. 97
È responsabile dell’esecuzione dei legati pii e degli altri atti di culto per i defunti, stabiliti dallo Statuto.
Annoterà perciò su apposito registro gli oneri annuali o avventizi, particolarmente delle Messe, indicando la data della celebrazione e il nome del celebrante. Il registro sarà vidimato a fine anno dall’Ordinario. L’omissione sarà ritenuta una inadempienza grave.
Nella impossibilità o in caso di difficoltà a soddisfare i legati pii, consulterà l’Ordinario Diocesano.
Farà attenzione per il rinnovo di eventuali Rescritti in proposito.
Art. 98
Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del parroco, a norma del can. 530, fatte salve eventuali facoltà concesse dall’Ordinario. L’orario delle celebrazioni in ogni caso non dovrà coincidere con gli orari della parrocchia.
Se la sede della Confraternita è in una chiesa parrocchiale, il Parroco curerà anche le funzioni proprie della Confraternita, regolando i rapporti con essa mediante apposita convenzione, approvata dall’Ordinario.
Art. 99
La convenzione dovrà pure prevedere gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura degli arredi, paramenti e suppellettili sacri; l’utilizzo della questua, delle offerte votive e delle candele; la remunerazione e l’assicurazione obbligatoria del personale dipendente (sacrestano, organista, ecc.).
Art. 100
Il Padre Spirituale ha diritto alla remunerazione stabilita dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, d’intesa con l’Ordinario.
ALTRI COLLABORATORI
Art. 101
Il Maestro dei Novizi è nominato dal Consiglio, su indicazione del Padre Spirituale. È il suo primo
collaboratore nella formazione religiosa e liturgica dei Confratelli e svolge il compito di «paciere» nei confronti di tutti i sodali (can. 1446, § 1).
Art. 102
Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l’esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l’amore alla Confraternita.
Art. 103
È compito del Maestro dei Novizi:
a) stimolare la devozione verso il Santo Titolare;
b) spronare alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la partecipazione all’Eucaristia festiva e al sacramento della Riconciliazione da vivere periodicamente;
c) esortare a non disertare gli incontri formativi per tutto il periodo del Noviziato e dopo il corso annuale di catechesi. Farà in modo di informarsi con discrezione circa la condotta di vita dei Novizi. Parteciperà a tutti gli incontri formativi, per poter dialogare personalmente con loro.
Art. 104
Al termine del Noviziato, il Maestro presenterà il suo parere al Padre Spirituale e al Consiglio, esprimendo secondo coscienza il nulla-osta o il veto per la professione di ciascuno.
Capitolo VII
SOCI ONORARI
Art. 105
Sono ammessi come Soci Onorari soltanto coloro che si siano resi benemeriti della Confraternita o della Chiesa in genere.
Per essere ammessi debbono avere tutti i requisiti dei Confratelli effettivi, tenuti presenti gli artt. 12 e 13.
Art. 106
L’ammissione dei Soci Onorari deve essere deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio col consenso del Padre Spirituale e previa approvazione dell’Ordinario Diocesano.
Art. 107
I Soci Onorari non godono di voce attiva e passiva; sono esenti dal pagamento della tassa d’iscrizione e delle annualità. Partecipano dei benefici spirituali della Confraternita.
Art. 108
Non costituisce titolo di benemerenza l’offerta di una somma con lo scopo di ottenere la sepoltura nella tomba sociale.
Capitolo VIII
MEZZI ECONOMICI
Art. 109
Le entrate della Confraternita sono costituite da:
a) redditi di beni mobili ed immobili;
b) quota d’iscrizione;
c) quota annuale dei soci; d) offerte di enti e privati.
Art. 110
L’anno finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
Art. 111
I bilanci, come i registri dell’amministrazione, sono soggetti all’esame dell’Ufficio Amministrativo Diocesano e all’approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (can. 319).
Capitolo IX
NORME GENERALI
Art. 112
Ogni Confraternita deve darsi il Regolamento interno. Il Regolamento andrà in vigore dopo l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.
Art. 113
La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell’Ordinario
Diocesano (cann. 305 e 315).
Art. 114
La Confraternita è tenuta a prestare sempre obbedienza alle disposizioni canoniche e pastorali dell’Ordinario Diocesano.
Art. 115
L’Ordinario può sospendere o espellere un confratello anche per cause non previste espressamente dal presente Statuto (cann. 308 e 316, § 2).
Art. 116
In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l’Ordinario può sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita (can. 318).
Art. 117
Per gravi cause l’Ordinario può sopprimere la Confraternita (can. 320, § 2).
Art. 118
In caso di scioglimento della Confraternita per decisione dell’Ordinario, o per mancanza di membri, o per inefficienza, i beni mobili ed immobili, il patrimonio finanziario, i documenti, nonché la tomba sociale, saranno assegnati ad altri Enti, a giudizio dell’Autorità ecclesiastica.
Art. 119
È fatto divieto distribuire ai soci e agli amministratori, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano effettuate a favore di altre organizzazioni o associazioni che, per legge, statuto o regolamento, perseguano le medesime finalità.
È consentito impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Solo all’Ordinario compete l’interpretazione autentica dello Statuto, o la modifica di esso (can. 314), o eventuali deroghe.
Art. 121
Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento valgono le norme del Codice di Diritto Canonico ’83 e del Codice Civile dello Stato Italiano.
Art. 122
Il Presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite.
NORME TRANSITORIE
Art. 123
Il Regolamento interno della Confraternita deve essere presentato all’Ordinario Diocesano per l’approvazione entro un anno dalla data di promulgazione del presente Statuto.
Art. 124
Il presente Statuto andrà in vigore dal 13 aprile 2026.
Dato a San Severo il 12 aprile 2026, Domenica in Albis
Il Vescovo
+ Giuseppe Mengoli
Il Cancelliere
Don Massimo Gagliardi